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Art. 110 Codice Comunicazioni Elettroniche - Domanda per il rilascio dell’autorizzazione

Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature. 2. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri. 3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.




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