Disegno di legge Modifiche alla l. 3/2012

Disegno di legge recante “Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 -  Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.


Art. 1
(Sostituzione della rubrica del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. La rubrica del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è sostituita dalla seguente: “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”.
  2. Dopo la rubrica del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserita la seguente: “Sezione prima - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
  3. Dopo la rubrica della sezione prima del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è inserito il seguente:  “§ 1 Disposizioni generali”.


Art. 2
(Modificazioni all’articolo 6 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. All’articolo 6 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Finalità e definizioni”.
    2. al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. le parole “dal presente capo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presente sezione”;
      2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con le medesime finalità, il consumatore può proporre, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8.”;
    3. il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini del presente capo, si intende:
      1. per «sovraindebitamento»: una situazione di definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
      2. per «consumatore»: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.”.

Art. 3
(Modificazioni all’articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. All’articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.”;
    2. dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis - Il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.”;
    3. il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
      1. è soggetto alle vigenti procedure concorsuali;
      2. ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
      3. ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
      4. ha fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.”;
      5. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis - Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può accedere alla procedura di cui alla presente sezione.”.

Art. 4
(Modificazioni all’articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. All’articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore”;
    2. al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. dopo la parola: “accordo” sono inserite le seguenti: “o di piano del consumatore”;
      2. la parola: “redditi” è sostituita dalla seguente: “crediti”;
    3. al comma 2 le parole: “i beni o i redditi” sono sostituite dalle seguenti: “i beni e i redditi”;
    4. il comma 4 è abrogato.

Art. 5
(Modificazioni all’articolo 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. All’articolo 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Deposito della proposta”;
    2. al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. dopo la parola “sede” è aggiunta la parola “principale”;
      2. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e all’ufficio fiscale competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.”;
    3. al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. le parole: “Il debitore, unitamente alla proposta, deposita” sono sostituite dalle seguenti: “Unitamente alla proposta devono essere depositati”;
      2. le parole: “ dei beni” sono sostituite dalle seguenti “di tutti i beni del debitore”;
    4. al comma 3 dopo la parola: “esercizi” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell’articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,”;
    5. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:
      1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
      2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
      3. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
      4. l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
      5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.”.

Art. 6
(Inserimento di paragrafo nella struttura del testo)

  1. Dopo l’articolo 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è inserito il seguente: “§ 2 Accordo di composizione della crisi

Art. 7
(Modificazioni all’articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. All’articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. dopo le parole: “i requisiti previsti dagli articoli 7” è inserito il seguente: “, 8”;
      2. dopo la parola: “comunicazione” sono inserite le seguenti: “, almeno trenta giorni prima dell’udienza,”;
      3. in fine sono aggiunti i seguenti periodi: “Tra il giorno del deposito della proposta e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. Il giudice può concedere al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.”;
    2. al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Qualora il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati , il decreto di cui al comma 1 deve essere trascritto, a cura dell’organismo di composizione della crisi presso gli uffici competenti.”;
    3. dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 3 e sino alla data di omologazione dell’accordo gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono nulli.”.

Art. 8
(Modificazioni all’articolo 11 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. All’articolo 11 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: “almeno trenta giorni prima della scadenza del termine assegnato dal giudice con il decreto di cui all’articolo 10, comma 3; in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta negli esatti termini in cui è stata loro comunicata.”;
    2. al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. la parola “settanta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”;
      2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.”;
    3. al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. dopo le parole: “i pagamenti dovuti”, sono inserite le seguenti: “secondo il piano”;
      2. le parole: “Agenzie fiscali” sono sostituite da “amministrazioni pubbliche”;
      3. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’accordo è altresì revocato se risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ovvero se, in qualunque momento, risulti che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità della proposta. Il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.”.

Art. 9
(Modificazioni all’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. All’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: “Il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all’articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, abbia verificato il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 11, comma 2 e l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non abbia aderito o che risulti escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell’accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.”;
    2. il comma 3 è così modificato:
      1. le parole: “ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “a tre anni”;
      2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 10, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni ed i crediti oggetto del piano.”;
    3. il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo. L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in composizione monocratica ed il reclamo, anche avverso il provvedimento di rigetto, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.”;
    4. al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.”.

Art. 10
(Inserimento di paragrafo nella struttura del testo)

  1. Dopo l’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è inserito: “§ 3 Piano del consumatore”.

Art. 11
(Modificazioni al capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 in tema di omologazione ed effetti del piano del consumatore)

  1. Dopo l’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 12- bis
(Procedimento di omologazione del piano del consumatore)

  1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’udienza, a tutti i creditori, presso la residenza o la sede legale degli stessi, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, della proposta e del decreto.   Tra il giorno del deposito della proposta e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. Il giudice può concedere al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
  2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti esecutivi potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi per non oltre centoventi giorni.
  3. Verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il  relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti.  Con l’ordinanza di diniego il giudice dichiara l’inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
  4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.
  5. Si applica l’articolo 12, comma 2, secondo periodo.

Art. 12-ter
 (Effetti dell’omologazione del piano del consumatore)

  1. Dalla data dell’omologazione del piano e per un periodo non superiore a tre anni i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
  2. I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 12-bis, comma 3, non possono procedere esecutivamente sui beni e i crediti oggetto del piano.
  3. Durante  il  periodo  previsto  dal  comma  1,  le  prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
  4. L’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei  confronti dei coobbligati, fideiussori del  debitore  e  obbligati  in  via  di regresso.
  5. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo. L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l’articolo 12, comma 4.”.

Art. 12
(Inserimento di paragrafo nella struttura del testo)

  1. Dopo l’articolo 12-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è inserito il seguente: “§ 3 Esecuzione e  cessazione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore”.


 
Art. 13
(Modificazioni all’articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. All’articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore”;
    2. al comma 1 dopo la parola: “accordo” sono inserite le seguenti: “o dal piano del consumatore,”;
    3. al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. le parole: “creditori estranei” sono sostituite dalle seguenti: “crediti impignorabili e dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo”;
      2. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 2 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell’accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.”.

 Art. 14
 (Modificazioni all’articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. All’articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1, dopo la parola: “dolosamente” sono inserite le seguenti: “o con colpa grave”;
    2. dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto.”;
    3. al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ma il tribunale provvede in composizione monocratica”.

Art. 15
(Modificazioni al capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 in tema di revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore)

  1. Dopo l’articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserito il seguente articolo:

“Art. 14- bis
(Revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano)

  1. La revoca dell’omologazione del piano del consumatore ha luogo ai sensi dell’articolo 11, comma 5.
  2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell’omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
    1. quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;
    2. se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
  3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a) è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto.
  4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.
  5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
  6. Si applica l’articolo 14, comma 5.

Art. 16
(Modificazioni al capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 in tema di liquidazione del patrimonio)

  1. Dopo l’articolo 14-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserita la seguente sezione:

“SEZIONE SECONDA
Liquidazione del patrimonio

Art. 14-ter
(Liquidazione dei beni )

  1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, ove versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), anche se consumatore o imprenditore agricolo, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e crediti.
  2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1 e deve essere corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3.
  3. Alla domanda sono altresì allegati l’inventario dei beni del debitore, contenente specifiche indicazioni in merito allo stato di possesso di ciascuno di essi, e una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:
    1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
    2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
    3. il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
    4. l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
    5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
  4. L’organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all’agente della riscossione e all’ufficio fiscale competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.
  5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
  6. Non sono compresi nella liquidazione:
    1. i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
    2.  
    3. i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
    4. i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
    5. le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Art. 14-quater
(Conversione della procedura di composizione in liquidazione)

  1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all’articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell’ipotesi di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta in caso di revoca o risoluzione dell’accordo, ovvero di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.
  2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il deposito della proposta di cui all’articolo 9 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.

Art. 14-quinquies
(Decreto di apertura della liquidazione)

  1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-ter, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l’articolo 10, comma 6.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
    1. ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    2. dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
    3. stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese;
    4. ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
    5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
    6. fissa i limiti di cui all’articolo 14-ter, comma 5, lettera b);
  3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto.

Art. 14-sexies
(Inventario ed elenco dei creditori)

  1. Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, forma l’inventario dei beni e i crediti da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:
    1. che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spedendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione, una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall’articolo 14-septies;
    2. la data entro cui vanno presentate le domande;
    3. la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-septies
(Domanda di partecipazione alla liquidazione)

  1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:
    1. l’indicazione delle generalità del creditore;
    2. la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
    3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
    4. l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
    5. l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
  2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14-octies
(Formazione del passivo)

  1. Il liquidatore esamina le domande di cui all’articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di giorni quindici per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell’articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).
  2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
  3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
  4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l’articolo 10, comma 6.

Art. 14-novies
(Liquidazione)

  1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice.
  2. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.
  3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.
  4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui al sesto comma dell’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 14-decies
(Azioni del liquidatore)

  1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell’attività di amministrazione di cui all’articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Art. 14-undecies
(Beni e crediti sopravvenuti)

  1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all’articolo 14-ter non costituiscono oggetto della stessa.

Art. 14-duodecies
(Creditori posteriori)

  1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), sono esclusi dalla procedura.”.

Art. 17
(Modificazioni al capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 in tema di disposizioni comuni)

  1. Gli articoli da 15 a 20 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono sostituiti dalla seguente sezione:

“SEZIONE TERZA
 Disposizioni comuni

Art. 15 
(Organismi di composizione della crisi)

  1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.
  2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
  3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel  registro  di  cui  al  comma  2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso  decreto  sono disciplinate  la  formazione  dell’elenco e  la sua   revisione, l’iscrizione, la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti  agli  organismi  a  carico  dei  soggetti  che  ricorrono  alla procedura.
  4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli  organismi  indicati  al  comma  1  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica,  e  le  attività  degli  stessi   devono   essere   svolte nell’ambito  delle   risorse   umane,   strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo,  assume  ogni  iniziativa  funzionale  alla predisposizione del  piano  di  ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso.
  6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei  dati  contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità  del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2.
  7. L’organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte  dal  giudice  nell’ambito  dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo.
  8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1 o 14-quinquies, comma 2, l’organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
  9. I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti agli  organismi di composizione  della  crisi  possono  essere  svolti   anche   da   un professionista o da una società tra professionisti in  possesso  dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un  notaio,  nominati  dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.
  10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
  11. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 

Art. 16
(Esdebitazione)

  1. Il debitore, anche se consumatore o imprenditore agricolo, è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e non soddisfatti a condizione che:
    1. abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
    2. non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
    3. non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 17;
    4. siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
  2. L’esdebitazione è esclusa:
    1. quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso alla procedura di liquidazione di cui alla sezione seconda è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
    2. quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo o nel corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
  3. L’esdebitazione non opera:
    1. per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
    2. per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
    3. per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi;
  4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.
  5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l’ipotesi del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Art. 17
(Sanzioni)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore, anche consumatore, che:
    1. al fine di ottenere l’accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
    2. al fine di ottenere l’accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
    3. nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione del piano;
    4. dopo il deposito della proposta di accordo, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
    5. intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.
  2. Il componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all’articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
  3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all’articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
  4. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.”.

Art. 18
(Norma transitoria)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.
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