• Home
  • Focus
  • Il medico di guardia è obbligato a visitare il paziente che l’infermiere ha descritto come grave

Il medico di guardia è obbligato a visitare il paziente che l’infermiere ha descritto come grave

Il medico di guardia è obbligato a visitare il paziente che linfermiere ha descritto come graveCon sentenza depositata in cancelleria il 30 marzo 2017, la Cassazione si pronuncia in merito al dovere del medico di guardia di recarsi immediatamente a visitare il paziente che si trovi in condizioni fisiche gravi, per non incorrere nel reato previsto dall’art. 328 del codice penale. Quando l’atto sanitario richiesto è urgente e indifferibile e il paziente verta in una situazione di oggettivo rischio, il medico ha l’obbligo di intervenire ed esaminare la situazione, soprattutto se a richiedere il suo intervento sono soggetti qualificati come gli infermieri che sanno valutare la effettiva necessità della presenza del medico.

Per queste ragioni, la Corte di cassazione Sezione VI penale, dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato e lo condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

La vicenda di un anziano ricoverato presso una Casa di cura

Presso una Casa di Cura del centro Italia si trova ricoverato un anziano signore appena dimesso dall’Ospedale. Le sue condizioni di salute non sono buone perché è affetto da diverse patologie, che richiedono assistenza presso una struttura specializzata. Sono patologie legate per lo più all’età avanzata e all’Ospedale altro non possono fare se non alleviare e tenere sotto controllo i disagi che ne derivano.

L’anziano signore è infatti cardiopatico, soffre di pressione alta, è diabetico e comincia a manifestare segni di decadimento cognitivo. Come lui anche altri ospiti della Casa di Cura necessitano di cure continue perché affetti da diverse patologie, similari a queste, perché caratteristiche dell’invecchiamento.

La Casa di cura è dotata di un servizio di guardia medica che garantisce assistenza notturna ai pazienti

Per questo motivo la Casa di Cura è dotata di un servizio di guardia medica, attivo durante l’orario notturno per fronteggiare le emergenze sanitarie che possono verificarsi. La retta della struttura prevede infatti anche l’assistenza sanitaria, garantita oltre che dal medico di guardia anche dal personale infermieristico e paramedico che è a più stretto contatto con i ricoverati.

Dopo aver trascorso un giorno piuttosto tranquillo, le condizioni di salute dell’anziano signore si aggravano improvvisamente. Sono le otto di sera e il medico di guardia è già in servizio. Si trova nel suo ufficio, che casualmente è nella stanza adiacente alla camera dove alloggia il paziente. L’infermiera che si è accorta del peggioramento si precipita immediatamente a chiamare il medico disponibile e lo incita a recarsi in fretta al posto letto dell’anziano, spiegandogli che si presenta febbricitante e in stato di disidratazione.

Il medico di guardia decide di non assecondare la richiesta dell’infermiera preoccupata dell’aggravamento

Tuttavia, nonostante tra il suo studio e la camera del paziente vi sia una distanza di appena pochi passi, il medico non si alza dalla sedia e non si reca a visitare l’anziano. Egli si limita a rispondere all’infermiera di somministrare una dose di tranquillante al paziente, in evidente stato di agitazione anche a causa di una sindrome depressivo – ansiosa che lo affligge da tempo.

Nella camera dell’anziano è presente anche suo figlio, che assiste impotente ad un ulteriore aggravamento delle condizioni di salute del padre. Il problema, evidentemente, non è dato dallo stato di agitazione e quindi non è destinato a risolversi con un tranquillante. La crisi di agitazione convulsa è cessata e ha lasciato il posto ad uno stato di letargia, ma l’anziano ora fatica a respirare. L’infermiera torna nella stanza del medico e lo sollecita a recarsi presso il letto dell’ammalato per visitarlo e valutare il da farsi ma questi rifiuta ancora una volta di entrare nella camera, limitandosi a prescrivere la somministrazione di ossigeno per facilitare la respirazione.

Dopo poco, l’infermiera torna nuovamente nella sala del medico di guardia, ma questa volta è per annunciargli che ormai il suo intervento non è più necessario, l’anziano paziente è infatti spirato.

Il medico di guardia a processo per rifiuto di atti d’ufficio

Il Tribunale di Firenze condanna il medico di guardia alla pena di mesi quattro di reclusione, per il reato di cui all'art. 328 cod. pen. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 7/7/2015 conferma la condanna già comminata in primo grado. La Corte di Cassazione respinge il ricorso.

Il difensore dell’imputato insiste sulla discrezionalità della decisione

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso denunciando vizio di violazione di legge; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata che non ha preso in esame le censure avverso la mancata valutazione delle risultanze istruttorie.

Il ricorrente contesta la ricorrenza della fattispecie in esame; l'urgenza ed indifferibilità dell'atto richiesto; la mancata considerazione dell'attivazione dell'imputato nel prescrivere la terapia farmacologica, della discrezionalità tecnica esercitata dal ricorrente, della tempistica e modalità delle richieste di intervento, del fatto che nel frattempo il ricorrente era impegnato in operazioni di ricovero di altro paziente, dell'elemento psicologico del reato.

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per la genericità e manifesta infondatezza dei motivi proposti.

Innanzitutto ritiene manifestamente infondato il motivo sul mancato esame dei motivi di appello. La Corte fiorentina a giudizio degli ermellini ha esaminato la ricostruzione dei fatti evidenziando la convergenza delle dichiarazioni del personale infermieristico e dei congiunti sia sulle condizioni cliniche del paziente sia sul comportamento dell'imputato, provando che il medico seppur presente in una stanza vicina non aveva mai effettuato la visita.

Le tesi difensive dell’imputato non trovano accoglimento

In secondo luogo, non viene ravvisata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto non provata la circostanza che il medico fosse impegnato in altra visita. Viene infatti ritenuto che la richiesta di intervento aveva carattere indifferibile e urgente rispetto alla procedura di ricovero e che comunque quest’ultimo impegno non poteva ragionevolmente essersi protratto per tutte le quattro ore di agonia dell’anziano.

Quanto alla censura relativa alla discrezionalità tecnica del sanitario di non effettuare la visita non avendo ravvisato condizioni di indifferibilità ed urgenza, la Corte sottolinea che, disponendo della cartella clinica, il sanitario era invece ben a conoscenza della storia clinica del paziente, della complessità e pluralità di patologie che lo affliggevano tanto che si trovava ricoverato nella Casa di cura proprio per proseguire in regime assistito la terapia già impostata nel presidio ospedaliero.

Inoltre, a prescindere da tali dati obiettivi, le condizioni del paziente erano state rappresentate dalla infermiera che lo aveva sollecitato ripetutamente ad intervenire.

La Corte sottolinea altresì che, sebbene non sussista un nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico e il decesso del paziente, comunque è vero che le condizioni di salute del paziente – che il medico si era rifiutato di constatare – erano drasticamente peggiorate fino a condurlo alla morte.

La discrezionalità del sanitario deve cedere di fronte alle condizioni indifferibili e urgenti che richiedono l'emissione dell'atto

Da qui la condivisione di quanto ritenuto dai giudici del merito, ovvero che il comportamento del medico integra il rifiuto di atti di ufficio poiché esula da ogni esercizio della discrezionalità il non intervenire nonostante ripetuti solleciti della infermiera e che è ravvisabile anche l'elemento psicologico del reato, poiché il sanitario veniva messo di fronte a circostanze indifferibili ed urgenti che richiedevano la sua attivazione.

Infondato viene ritenuto il rilievo che la configurabilità del reato riguardi solo il medico di guardia che ometta di visitare il paziente presso il proprio domicilio e non il medico di guardia presente presso una struttura ospedaliera, in quanto in questo ultimo caso vi è l’assistenza del personale infermieristico.

Il rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo che prescinde dall’esito dell’omissione

Secondo un indirizzo giurisprudenziale di legittimità pressoché uniforme, il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo che prescinde dal concreto esito della omissione e il rifiuto si configura anche quando sussista un'urgenza sostanziale che imponga di effettuare l’atto. In questo caso, le condizioni di urgenza ed indifferibilità dell'atto sanitario richiesto da personale qualificato come quello infermieristico e la situazione di oggettivo rischio per il paziente obbligavano il medico a recarsi immediatamente a visitare il paziente al fine di valutare direttamente la situazione.

Il giudice del merito può sindacare la scelta discrezionale in base agli elementi di prova

Come da consolidato indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione, il confine tra discrezionalità del sanitario nel valutare la necessità di assecondare la richiesta di visita e rifiuto di atti di ufficio è sindacabile dal giudice di merito in base agli elementi di prova sottoposti al suo giudizio. Il sanitario ha infatti il diritto e la discrezionalità di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli tenendo ben presente però che, se il quadro presenta condizioni di indifferibilità, scegliere di non effettuare la visita può integrare la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 328 del codice penale.

Le altre pronunce in materia di rifiuto di atti d'ufficio del sanitario

La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa in senso conforme alla declaratoria di responsabilità del medico che rifiuti la visita al paziente in condizioni cliniche apparentemente gravi, anche se poi un successivo accertamento escluda la effettiva urgenza dell’intervento sanitario. Tra le molte, Cassazione penale, sentenza del 2 aprile 2013 n. 14979 e Cassazione penale, sentenza n. 39428 del 22 agosto 2017.

Tags: Roma, Dir. Penale

x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto