Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza in data 10/2/2004 B.E. è stata condannata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena (con entrambi i benefici di legge) di mesi quattro di reclusione ed Euro 150,00 di multa 

(oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede ed alla restituzione alle predette della somma di Euro 11.418,86) per il reato di cui all'art. 61 c.p., n. 11 e art. 640 c.p., a lei ascritto per essersi fatta consegnare dai coniugi M., in più occasioni e con varie motivazioni, la somma complessiva di L. 22.110.000, al fine di trame un ingiusto profitto e con raggiri consistiti nel prospettare alle vittime di avere presentato un esposto alla Corte di Strasburgo con esito per loro vittorioso, di avere intrapreso iniziative in merito ad una loro denuncia sporta presso il Tribunale di Brescia e di avere attivato le dovute procedure presso il competente Ufficio del Comune di Milano per fare ottenere loro un finanziamento, commettendo i fatti con l'abuso di relazioni di ufficio in riferimento all'incarico di consulente esterno da lei rivestito presso l'Ufficio dei Diritti del Cittadino del Comune di Milano (reato commesso in (OMISSIS), fino alla data del (OMISSIS)).

Con sentenza in data 19/12/2005 la Corte di Appello di Milano, sezione quarta penale, pronunciandosi a seguito della impugnazione presentata da B.E., ha qualificato i fatti commessi fino all'(OMISSIS) come concussione e ha confermato la condanna inflitta all'imputata in primo grado.

In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto che le risultanze processuali (gli esposti presentati dalle persone offese; le dichiarazioni O., D.B. e C.; i documenti in atti, con particolare riferimento alla delega alla B. a rappresentare e difendere M.F.A. "in ogni stato e grado del presente giudizio", sottoscritta dal citato M.) avevano dimostrato che l'imputata aveva dato false assicurazioni circa la effettiva proposizione di un ricorso alla Corte di Strasburgo, aveva comunicato l'esito positivo della "causa" pendente davanti al Tribunale di Brescia alla quale i M. erano interessati e aveva assicurato a costoro la erogazione di un finanziamento da parte del Comune di Milano, facendosi dai predetti corrispondere somme non dovute.

Ad avviso della Corte, i fatti ascritti alla B., quanto meno fino al momento ((OMISSIS)) in cui era rimasta in servizio presso l'Ufficio di Tutela dei Diritti del Cittadino, dovevano essere qualificati come concussione, in considerazione della qualifica di pubblico ufficiale rivestita dalla imputata, quale incaricata di assistere il pubblico nelle pratiche amministrative presso l'Ente Comunale e presso le Aziende da esso controllate, qualifica della quale la medesima aveva abusato, simulando la possibilità di svolgere direttamente atti giudiziari per conto dei M. e di attivare la erogazione di finanziamenti da parte del Comune di Milano e facendosi rilasciare una procura alle liti, atti che non era legittimata a compiere e che esulavano dalle funzioni demandatele.

Attraverso l'esercizio abusivo dei suoi poteri e con le menzogne e gli inganni sopra descritti la B. aveva indotto i M. a consegnarle, in momenti diversi, varie somme di denaro.

Avverso la suindicata sentenza del 19/12/2005 ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di B.E., chiedendone l'annullamento.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 1, e art. 522 c.p.p., comma 2, e art. 604 c.p.p., comma 1, in quanto la Corte di Appello, nel qualificare la condotta ascritta all'imputata non più come truffa aggravata ma come concussione, sarebbe incorsa in "una macroscopica violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza".

Segnatamente il ricorrente sottolinea che nella originaria imputazione di truffa ascritta alla B. non era in alcun modo contestata la aggravante di avere rivestito la qualità di pubblico ufficiale e di averne abusato, essendo stata ascritta alla prevenuta unicamente la violazione dell'art. 61 c.p., n. 11.

A parte il fatto che le condotte caratterizzanti le due fattispecie criminose sarebbe diverse, postulando la concussione una condotta di sopraffazione posta in essere dal pubblico ufficiale per ottenere l'indebito ed una corrispondente situazione di soggezione del privato (metus pubblicete potestatis) e sostanziandosi, invece, la truffa in una condotta diretta a creare nel soggetto passivo una falsa rappresentazione della realtà, errore che lo induce a compiere un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole per i suoi interessi.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli art. 597 c.p.p., comma 3, e art. 33 octies c.p.p.: la Corte di Appello di Milano avrebbe dato al fatto una diversa definizione giuridica (concussione in luogo della truffa aggravata, originariamente contestata e ritenuta nella sentenza di primo grado) esorbitante la competenza del giudice di prime cure, trattandosi di delitto attribuito alla competenza del Tribunale in composizione collegiale e non monocratica.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 317 c.p., in quanto non si sarebbe tenuto conto che la B. avrebbe in ogni caso agito non per formare la volontà dell'Ufficio del Comune per il quale operava come consulente ma per semplice iniziativa personale e non si sarebbe in alcun modo argomentato in ordine alla sussistenza nel caso di specie della pressione psicologica con incidenza prevaricatrice sui soggetti passivi indispensabile per la configurabilità della concussione e non piuttosto soltanto della prospettazione di una falsa rappresentazione della realtà con conseguente induzione in errore delle vittime.

Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 640 c.p.: in particolare il ricorrente prende in esame le tre condotte di truffa contestate, proponendone una diversa lettura e sottolineando che nella sentenza censurata non sarebbe stata data risposta ai rilievi difensivi formulati in proposito nei motivi di gravame.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 598 e 529 c.p.p. per non avere la Corte di merito dato alcuna risposta in riferimento alla eccepita insussistenza della aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, con conseguente mancanza di procedibilità in riferimento al reato di truffa originariamente contestato.

Con il sesto motivo si sostiene la violazione degli artt. 73 e 133 c.p.p., in quanto la Corte di Appello, dopo avere qualificato come concussione i fatti commessi sino all'(OMISSIS), non avrebbe indicato il quantum di pena applicabile per ciascuno dei reati per i quali è intervenuta condanna.

Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la mancanza di motivazione in relazione all'art. 185 c.p., comma 1, in quanto i giudici di merito avrebbero totalmente ignorato la richiesta di ridurre l'importo di Euro 11.418,86 indicato come somma da restituire alle parti civili, della somma di Euro 2.501,20, già versata dalla ricorrente alle persone offese.

I primi due motivi di ricorso sono infondati.

Nessuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza si è nel caso di specie verificata, in quanto nella originaria imputazione di truffa ascritta alla B. era contenuto un preciso riferimento all'incarico di consulente esterno rivestito dalla prevenuta presso l'Ufficio dei Diritti del Cittadino del Comune di Milano ed all'abuso di tale qualità da lei posto in essere nel commettere le condotte attribuitele. Ne deriva che l'imputata ha avuto piena consapevolezza dell'intero thema decidendum e ha potuto adeguatamente esplicare il suo diritto difesa in ordine ai fatti a lei ascritti, intesi come episodi della vita umana.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento alla violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, e art. 33 octies c.p.p., prospettata in quanto la Corte di Appello di Milano, nel dare al fatto una diversa definizione giuridica (concussione in luogo della originaria truffa aggravata), avrebbe superato la competenza del giudice di prime cure, trattandosi di delitto attribuito alla competenza del Tribunale in composizione collegiale e non monocratica.

Questa Corte ha, infatti, già chiarito che in tema di inosservanza delle disposizioni sulla attribuzione dei reati alla cognizione del Tribunale, il Giudice di Appello che conferisca al fatto una qualificazione giuridica più grave, in relazione alla quale sia prevista (a differenza che per quella contestata) la cognizione del giudice collegiale, non deve annullare la sentenza deliberata dal giudice di primo grado, dato che la prescrizione in tal senso (posta nell'art. 33 octies c.p.p.) riguarda il caso di diretta violazione delle regole sul riparto di attribuzione, e non l'ipotesi in cui il giudice monocratico si sia pronunciato su una fattispecie effettivamente rimessa alla sua valutazione (sez. 6, sentenza n. 2969 del 6/10/2004, rv. 231475).

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono, invece parzialmente fondati.

In effetti, dalla lettura delle due sentenze di merito emerge con chiarezza che la B. non agì per formare la volontà dell'Ufficio del Comune per il quale operava come consulente, ma per semplice iniziativa personale.

A parte il fatto che dalla esauriente descrizione dei fatti contenuta nella decisione impugnata risulta con tutta evidenza che nel caso di specie non fu posta in essere dall'imputata alcuna pressione psicologica con incidenza prevaricatrice sui soggetti passivi (indispensabile per la configurabilità della concussione), ma piuttosto le tre condotte contestate furono da lei attuate con menzogne ed inganni, e cioè sostanzialmente prospettando alle vittime una falsa rappresentazione della realtà con conseguente loro induzione in errore.

In definitiva, nessun metus risulta ingenerato nei soggetti passivi (sez. 6, sentenza n. 5538 del 13/1/2000, rv. 220514), che operarono su un terreno di parità e furono tratti in errore dai raggiri della B.

Correttamente pertanto era stato originariamente contestato il reato di truffa aggravata per tutte le condotte poste in essere da B.E.

Ne deriva che, trattandosi di fatti commessi fino all'(OMISSIS), tale reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Sono conseguentemente superati i residui motivi di ricorso.

Pertanto, riqualificato il fatto quale truffa aggravata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, essendo, per le considerazioni che precedono, rimasta accertata la responsabilità dell'imputata per tale reato.

P. Q. M.

Riqualificato il fatto quale truffa aggravata, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2007

Tags: Dir. Penale

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