Legge sul Testamento Biologico - DAT

Legge 22 dicembre 2017, n. 219 

Norme in materia di consenso informato e di  disposizioni  anticipate
di trattamento. 

(GU n.12 del 16-1-2018)

 
                               Art. 1 
 
                         Consenso informato 
 
  1. La presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  agli
articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli  articoli  1,  2  e  3
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,  tutela  il
diritto    alla    vita,    alla    salute,    alla    dignita'     e
all'autodeterminazione  della  persona  e   stabilisce   che   nessun
trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo  del
consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei
casi espressamente previsti dalla legge. 
  2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia  tra
paziente e medico che si basa sul consenso  informato  nel  quale  si
incontrano l'autonomia decisionale  del  paziente  e  la  competenza,
l'autonomia  professionale   e   la   responsabilita'   del   medico.
Contribuiscono alla  relazione  di  cura,  in  base  alle  rispettive
competenze, gli esercenti una professione  sanitaria  che  compongono
l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il  paziente
lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione  civile  o
il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo. 
  3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di
salute e di essere informata in modo completo,  aggiornato  e  a  lei
comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai
rischi degli accertamenti  diagnostici  e  dei  trattamenti  sanitari
indicati,  nonche'  riguardo  alle  possibili  alternative   e   alle
conseguenze  dell'eventuale  rifiuto  del  trattamento  sanitario   e
dell'accertamento diagnostico o  della  rinuncia  ai  medesimi.  Puo'
rifiutare in tutto o in parte  di  ricevere  le  informazioni  ovvero
indicare i familiari o una  persona  di  sua  fiducia  incaricati  di
riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se  il  paziente  lo
vuole. Il rifiuto o  la  rinuncia  alle  informazioni  e  l'eventuale
indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e
nel fascicolo sanitario elettronico. 
  4. Il consenso informato, acquisito nei modi e  con  gli  strumenti
piu' consoni alle condizioni del paziente, e'  documentato  in  forma
scritta  o  attraverso  videoregistrazioni  o,  per  la  persona  con
disabilita', attraverso dispositivi che le consentano di  comunicare.
Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e' inserito nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 
  5. Ogni persona capace di agire ha  il  diritto  di  rifiutare,  in
tutto o in parte, con le stesse forme di cui al  comma  4,  qualsiasi
accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal  medico
per la sua patologia o  singoli  atti  del  trattamento  stesso.  Ha,
inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con  le  stesse
forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca
comporti l'interruzione  del  trattamento.  Ai  fini  della  presente
legge,  sono   considerati   trattamenti   sanitari   la   nutrizione
artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto  somministrazione,
su prescrizione medica, di  nutrienti  mediante  dispositivi  medici.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto  di  trattamenti
sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al
paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari,  le  conseguenze
di tale decisione e le possibili alternative e promuove  ogni  azione
di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi  dei  servizi  di
assistenza  psicologica.  Ferma  restando  la  possibilita'  per   il
paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca
e il rifiuto sono annotati nella cartella  clinica  e  nel  fascicolo
sanitario elettronico. 
  6. Il medico e'  tenuto  a  rispettare  la  volonta'  espressa  dal
paziente di rifiutare il trattamento sanitario  o  di  rinunciare  al
medesimo e, in conseguenza di  cio',  e'  esente  da  responsabilita'
civile o penale. Il paziente non puo'  esigere  trattamenti  sanitari
contrari a norme di legge,  alla  deontologia  professionale  o  alle
buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste,  il
medico non ha obblighi professionali. 
  7. Nelle situazioni di  emergenza  o  di  urgenza  il  medico  e  i
componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure  necessarie,  nel
rispetto della volonta' del paziente ove le sue condizioni cliniche e
le circostanze consentano di recepirla. 
  8. Il tempo della comunicazione tra medico e  paziente  costituisce
tempo di cura. 
  9. Ogni struttura  sanitaria  pubblica  o  privata  garantisce  con
proprie modalita' organizzative la piena e  corretta  attuazione  dei
principi di  cui  alla  presente  legge,  assicurando  l'informazione
necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale. 
  10. La formazione iniziale e continua  dei  medici  e  degli  altri
esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia
di relazione e di comunicazione  con  il  paziente,  di  terapia  del
dolore e di cure palliative. 
  11.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle  norme  speciali   che
disciplinano l'acquisizione del consenso  informato  per  determinati
atti o trattamenti sanitari. 
                               Art. 2 
 
Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e
  dignita' nella fase finale della vita 
 
  1. Il medico, avvalendosi  di  mezzi  appropriati  allo  stato  del
paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso
di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato
dal medico. A tal fine, e' sempre  garantita  un'appropriata  terapia
del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina  generale  e
l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15  marzo  2010,
n. 38. 
  2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o  di
imminenza di morte, il medico  deve  astenersi  da  ogni  ostinazione
irragionevole nella somministrazione  delle  cure  e  dal  ricorso  a
trattamenti inutili  o  sproporzionati.  In  presenza  di  sofferenze
refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico  puo'  ricorrere  alla
sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia
del dolore, con il consenso del paziente. 
  3. Il ricorso alla sedazione  palliativa  profonda  continua  o  il
rifiuto della stessa sono motivati e  sono  annotati  nella  cartella
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 
                               Art. 3 
 
                          Minori e incapaci 
 
  1.  La  persona  minore  di  eta'  o  incapace  ha   diritto   alla
valorizzazione  delle  proprie  capacita'  di   comprensione   e   di
decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1,  comma  1.
Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria  salute
in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle  condizioni
di esprimere la sua volonta'. 
  2. Il consenso informato al trattamento  sanitario  del  minore  e'
espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o
dal tutore tenendo conto della  volonta'  della  persona  minore,  in
relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita',  e  avendo  come
scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore  nel
pieno rispetto della sua dignita'. 
  3.  Il  consenso  informato  della  persona  interdetta  ai   sensi
dell'articolo 414 del codice  civile  e'  espresso  o  rifiutato  dal
tutore, sentito l'interdetto ove  possibile,  avendo  come  scopo  la
tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel  pieno
rispetto della sua dignita'. 
  4. Il consenso informato  della  persona  inabilitata  e'  espresso
dalla medesima  persona  inabilitata.  Nel  caso  in  cui  sia  stato
nominato  un  amministratore  di  sostegno  la  cui  nomina   preveda
l'assistenza necessaria  o  la  rappresentanza  esclusiva  in  ambito
sanitario, il  consenso  informato  e'  espresso  o  rifiutato  anche
dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo,  tenendo
conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo  grado  di
capacita' di intendere e di volere. 
  5.  Nel  caso  in  cui  il  rappresentante  legale  della   persona
interdetta o inabilitata  oppure  l'amministratore  di  sostegno,  in
assenza delle disposizioni anticipate di  trattamento  (DAT)  di  cui
all'articolo 4, o  il  rappresentante  legale  della  persona  minore
rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste  siano
appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare
su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o  dei
soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o  del
medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. 
                               Art. 4 
 
               Disposizioni anticipate di trattamento 
1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, puo', attraverso le DAT, esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresi' una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che e' allegato alle DAT. Al fiduciario e' rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare alla nomina con atto scritto, che e' comunicato al disponente. 3. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalita' previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. 4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volonta' del disponente. In caso di necessita', il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico e' tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilita' di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3. 6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. 7. Le regioni che adottano modalita' telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalita' informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la liberta' di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. 8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilita' di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.
                               Art. 5 
 
                 Pianificazione condivisa delle cure 
 
  1. Nella relazione tra paziente e medico  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze  di  una  patologia
cronica e invalidante o caratterizzata  da  inarrestabile  evoluzione
con prognosi infausta,  puo'  essere  realizzata  una  pianificazione
delle cure condivisa tra il paziente  e  il  medico,  alla  quale  il
medico e l'equipe sanitaria  sono  tenuti  ad  attenersi  qualora  il
paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere  il
proprio consenso o in una condizione di incapacita'. 
  2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la  parte
dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua  fiducia
sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma  3,  in
particolare sul possibile  evolversi  della  patologia  in  atto,  su
quanto il paziente puo'  realisticamente  attendersi  in  termini  di
qualita' della vita, sulle possibilita'  cliniche  di  intervenire  e
sulle cure palliative. 
  3. Il paziente  esprime  il  proprio  consenso  rispetto  a  quanto
proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti  per
il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario. 
  4. Il  consenso  del  paziente  e  l'eventuale  indicazione  di  un
fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero,
nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano,
attraverso video-registrazione  o  dispositivi  che  consentano  alla
persona con disabilita' di comunicare, e sono inseriti nella cartella
clinica e nel  fascicolo  sanitario  elettronico.  La  pianificazione
delle cure puo' essere  aggiornata  al  progressivo  evolversi  della
malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico. 
  5. Per quanto riguarda gli aspetti non  espressamente  disciplinati
dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4. 
                               Art. 6 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Ai documenti atti ad esprimere le  volonta'  del  disponente  in
merito ai  trattamenti  sanitari,  depositati  presso  il  comune  di
residenza o presso un notaio prima della data di  entrata  in  vigore
della presente legge, si applicano  le  disposizioni  della  medesima
legge. 
                               Art. 7 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione delle disposizioni della  presente  legge  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
                               Art. 8 
 
                        Relazione alle Camere 
 
  1. Il Ministro della salute trasmette  alle  Camere,  entro  il  30
aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno  successivo  a  quello  in
corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  una
relazione sull'applicazione  della  legge  stessa.  Le  regioni  sono
tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio
di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal  Ministero
della salute. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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